1. All'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il numero 5), è inserito il seguente:
«5-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con la circostanza aggravante di cui al numero 5-bis) del primo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad essa e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante».
2. All'articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1), è inserito il seguente:
«1-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al secondo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».
3. All'articolo 646 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «deposito necessario» sono inserite le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»;
b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
«La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al terzo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».